Parere quadro MiBACT
Ecco l’interessante parere quadro di indirizzo emesso dal MiBACT – Soprintendenza per la tutela dei beni vincolati ex D.Lgs. 42/2004 nell’area del centro storico di Venezia. L’atto di indirizzo ritiene non compatibile con il regime di tutela, l’applicazione di isolamento termoacustico quale cappotto o intonaci di elevato spessore, in quanto “estraneo alla natura e ai caratteri delle facciate degli edifici del contesto tradizionale”.
Lo stesso identico indirizzo si rinviene anche nel Regolamento comunale, anch’esso escludente nell’ambito “della Città antica e Isole l’installazione di isolamento esterno agli edifici”, con deroga per quelli post 31.12.45 e privi di valore storico e documentale, e in ogni caso acquisendo il parere della Soprintendenza.
In sostanza, riagganciandosi alla L 77/2020. la mancanza del trainante (cappotto) non pregiudica l’applicazione del Superbonus 110%, purchè il guadagno complessivo (dei soli trainati, a questo punto) sia non inferiore alle 2 classi energetiche. Di questo ce ne dà evidenza l’art. 119 c.2 al passo “qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 (i trainanti, NDR) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1” purchè assicurino (comma 3) “anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 (FTV, NDR) e 6 (Accumulo, NDR) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio [omissis]”


