Era nell’aria da molti mesi, la riclassificazione sismica delle territorio veneto. Gli studi di geofisica avevano progressivamente rivisto i parametri sismici (c.d. pericolosità sismica di base) andando a suggerire una riclassificazione di molte zone del Veneto. Con riclassificazione si intende dire “identificare, con una scala da 1 (alta) a 4 (bassa), la probabilità che il sisma, in una data zona, possa avvenire”.
La buona (e nuova) notizia che alleghiamo è la consapevolezza, finalmente, amministrativa che anche il Veneto, nella sua interezza, è sismico. La cattiva (e non nuova!) notizia è che il Veneto, nella sua interezza, è (ed è sempre stato) sismico!
La consapevolezza amministrativa del rischio sismico apre la strada a nuove opportunità di riqualificazione del patrimonio edilizio, anche grazie al sismabonus 110% fino ad oggi non applicabile (in toto) al Veneto.
Rigenerazione immobiliare ovviamente ha le migliori competenza per affrontare questo delicato tema!

Ecco l’interessante parere quadro di indirizzo emesso dal MiBACT – Soprintendenza per la tutela dei beni vincolati ex D.Lgs. 42/2004 nell’area del centro storico di Venezia. L’atto di indirizzo ritiene non compatibile con il regime di tutela, l’applicazione di isolamento termoacustico quale cappotto o intonaci di elevato spessore, in quanto “estraneo alla natura e ai caratteri delle facciate degli edifici del contesto tradizionale”.

Lo stesso identico indirizzo si rinviene anche nel Regolamento comunale, anch’esso escludente nell’ambito “della Città antica e Isole l’installazione di isolamento esterno agli edifici”, con deroga per quelli post 31.12.45 e privi di valore storico e documentale, e in ogni caso acquisendo il parere della Soprintendenza.

In sostanza, riagganciandosi alla L 77/2020. la mancanza del trainante (cappotto) non pregiudica l’applicazione del Superbonus 110%, purchè il guadagno complessivo (dei soli trainati, a questo punto) sia non inferiore alle 2 classi energetiche. Di questo ce ne dà evidenza l’art. 119 c.2 al passo “qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 (i trainanti, NDR) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1” purchè assicurino (comma 3) “anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 (FTV, NDR) e 6 (Accumulo, NDR) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio [omissis]”